Liquidazione IVA III trimestre 2025: come gestire il credito IVA e obblighi fiscali
Nei contesti aziendali e contabili, la liquidazione IVA III trimestre 2025 assume un ruolo chiave nel bilancio trimestrale: in questo periodo spesso si genera un credito IVA, ovvero un eccesso di imposta detraibile rispetto a quella dovuta. Comprendere come si genera il credito, quando e come utilizzarlo o richiederne il rimborso, è fondamentale per qualsiasi titolare di Partita IVA. In questo articolo esploreremo in dettaglio il funzionamento dell’IVA, con un focus sulla genesi del credito IVA, le operazioni che lo favoriscono e i settori maggiormente “creditizi”. Ti offro una guida pratica e aggiornata per affrontare al meglio la liquidazione IVA III trimestre 2025.
1. Fondamenti dell’IVA: come funziona
Per capire il meccanismo del credito IVA, occorre partire dalle basi: cos’è l’IVA, come opera e come si calcola.
1.1 Cos’è l’IVA e chi è soggetto passivo
L’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) è un’imposta indiretta sui consumi che grava sul valore aggiunto nelle fasi della produzione e della distribuzione. In Italia è disciplinata principalmente dal DPR 633/1972 e successive modifiche.
Ogni operatore economico (produttore, commerciante, prestatore di servizi) diventa soggetto passivo IVA quando vende beni o presta servizi imponibili, ossia quando “applica” l’IVA ai clienti e ne è responsabile nei confronti dello Stato.
1.2 Meccanismo detrazione / addebito
Il principio cardine dell’IVA è la neutralità per il soggetto passivo:
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Quando acquisti beni o servizi utili all’attività imponibile, paghi l’IVA al fornitore (IVA sugli acquisti).
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Quando vendi prodotti o presti servizi, addebiti l’IVA al cliente (IVA sulle vendite).
Alla fine del periodo (mensile o trimestrale), si scorre l’IVA dovuta vendite minus quella pagata sugli acquisti (detraibile). Se l’IVA sulle vendite è superiore all’IVA sugli acquisti, resti debitore nei confronti dello Stato. Al contrario, se l’IVA detraibile supera quella da versare, nasce un credito IVA che può essere utilizzato o richiesto a rimborso.
Esempio semplificato
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Acquisti materie prime: 1000 €, IVA 22% = 220 € → imposto detraibile = 220 €
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Vendi prodotto finito: 1.200 €, IVA 22% = 264 €
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IVA da versare = 264 – 220 = 44 €
In questo caso non si genera un credito, ma se gli acquisti fossero stati maggiori, potresti avere un “eccedenza” detraibile.
(Wikipedia – concetto base di IVA) Wikipedia
1.3 Periodicità delle liquidazioni: mensile o trimestrale
I soggetti passivi IVA liquidano l’imposta con periodicità mensile o trimestrale.
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Se la liquidazione è mensile, ogni mese si calcola l’IVA dovuta/detraibile.
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Se è trimestrale (opzione possibile per chi rientra nei requisiti), si considera l’insieme delle operazioni dei tre mesi.
La liquidazione IVA III trimestre 2025 riguarda le operazioni da luglio a settembre 2025, da dichiarare e regolarizzare entro la scadenza prevista per le LIPE (comunicazione liquidazioni periodiche).
2. Liquidazione IVA III trimestre 2025: scadenze e adempimenti
Prima di entrare nel dettaglio del credito IVA, serve collocare in calendario le scadenze relative al III trimestre 2025.
2.1 Scadenza LIPE e invio telematico
La comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) va trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il secondo mese successivo al trimestre di riferimento. Per il III trimestre 2025, la scadenza è 1° dicembre 2025 (che può scivolare leggermente se coincide con festivi).
Alcune fonti indicano che, essendo il 30 novembre una domenica, la scadenza si sposta al 1° dicembre.
Nella LIPE vanno inseriti i dati delle operazioni attive e passive, l’IVA dovuta, l’IVA detraibile e la eventuale posizione di debito o credito.
2.2 Versamento IVA del III trimestre
Parallelamente al modello LIPE, occorre versare l’IVA dovuta (se positiva) con le modalità e nei termini stabiliti per i soggetti con liquidazione trimestrale. In genere il versamento è fissato al 16 novembre (o data simile) per il trimestre luglio-settembre.
Se l’imposta è inferiore a 100 €, il versamento può essere differito al trimestre successivo.
2.3 Termine per compensazione e rimborso del credito IVA trimestrale
Quando la liquidazione genera un credito IVA, si può:
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usarlo in compensazione (orizzontale o verticale),
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oppure, in certi casi, richiederne il rimborso.
Per farlo, occorre presentare il modello IVA TR, il quale va trasmesso entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Nel caso del III trimestre 2025, il termine per la presentazione del modello TR sarà 31 ottobre 2025 (ultimi giorni di ottobre).
Attenzione: alcune fonti citano che i crediti fino a 5.000 € possono essere compensati dal giorno stesso della presentazione del modello TR, mentre per importi maggiori occorre attendere 10 giorni.
Se si supera una certa soglia (o in specifici casi), può essere richiesto il rimborso, previo visto di conformità o garanzia.
3. Genesi del credito IVA: come si crea e quando accade
Per comprendere la dinamica del credito IVA, esaminiamo le condizioni con cui esso nasce e i casi tipici.
3.1 Condizioni generali per la formazione del credito
Il credito IVA si produce quando:
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l’IVA detraibile (sugli acquisti, importazioni, oneri accessori) è maggiore dell’IVA a debito (quella applicata sulle vendite),
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le operazioni generatrici dell’eccedenza sono legittime, cioè riferite ad acquisti inerenti all’attività, con rispetto delle regole di detraibilità (pro rata, percentuali deducibilità, etc.),
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non ci siano vincoli specifici di non detraibilità (alcuni acquisti sono esclusi da detrazione: auto non beni strumentali, spese di rappresentanza, etc.).
Quindi il credito IVA nasce da un “eccesso” di imposta pagata rispetto a quella che si è dovuta applicare nel periodo.
3.2 Operazioni che maggiormente favoriscono la generazione del credito IVA
Alcuni scenari frequenti dove si genera credito IVA:
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Investimenti in beni strumentali: acquisto di macchinari, attrezzature, immobilizzazioni può comportare un forte carico IVA detraibile, che nei primi trimestri spesso non trova “controparte” sufficiente di vendite.
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Acquisti all’estero, intracomunitari e importazioni: tali operazioni spesso portano ad una elevata IVA da recuperare, specialmente se non vi è una immediata vendita associata.
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Attività in cui i margini di vendita sono bassi o vi sono fasi iniziali dell’attività: in fase di start up, l’IVA sugli acquisti può premere più dell’IVA che si riesce ad applicare sulle vendite.
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Attività con prevalenza di operazioni non imponibili: quando una quota significativa di operazioni è esente o non imponibile (ad esempio attività esenti, operazioni internazionali), l’IVA sugli acquisti può spesso superare l’IVA a debito.
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Settori con alta intensità di costi: edilizia, lavori pubblici, commercio di materie prime, industria meccanica, agricoltura in determinati casi.
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Acquisti o importazioni di beni ammortizzabili: quando si acquistano beni destinati a durare nel tempo, l’IVA su tali acquisti può generare credito che sarà utilizzato nel tempo, ma inizialmente può “pesare”.
3.3 Esempio pratico di credito IVA generato nel III trimestre
Immaginiamo un’azienda che nel terzo trimestre 2025 abbia:
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Acquisti / importazioni / costi con IVA detraibile per 50.000 €
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Vendite / prestazioni con IVA a debito per 35.000 €
In questo caso, si genera un credito IVA pari a 15.000 € per quel trimestre, che potrà essere utilizzato in compensazione o richiesto a rimborso (se consentito).
Il risultato di tali trimestri deve essere riportato nella LIPE e richiamato nelle successive operazioni con il modello TR se si intende ottenere un rimborso o compensazione.
4. Credito IVA: utilizzo, compensazione e rimborso
Una volta generato il credito IVA nel contesto della liquidazione IVA III trimestre 2025, restano da decidere modalità e vincoli di impiego.
4.1 Compensazione verticale e orizzontale
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Compensazione verticale: significa “abbattere” il debito IVA dei periodi successivi utilizzando il credito generato. È l’uso più naturale e comunemente consentito del credito IVA.
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Compensazione orizzontale: significa usare il credito IVA per compensare altri tributi o contributi (non solo IVA). Tale utilizzo, però, è soggetto a limiti (es. importi minimi, soglie annuali) e, per il credito trimestrale, è vincolato alla presentazione del modello IVA TR.
In generale, senza il modello TR, il credito IVA trimestrale non può essere usato per compensazioni orizzontali.
4.2 Rimborso del credito IVA
Quando è possibile richiedere il rimborso del credito IVA? Le condizioni principali:
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Il credito deve superare una certa soglia (spesso 2.582,28 € per i trimestri).
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Il contribuente deve soddisfare i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall’art. 30 del DPR 633/1972 (operazioni prevalenti, proporzioni, esclusioni, etc.)
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In alcuni casi è richiesta garanzia o visto di conformità, specialmente per rimborsi di importo elevato.
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Il modello TR deve essere presentato nei termini (ultimo giorno del mese successivo al trimestre).
Se il rimborso è concesso, l’Agenzia delle Entrate procederà con l’accredito del credito residuo a favore del contribuente (dopo eventuali controlli).
4.3 Vincoli e limiti pratici
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I crediti fino a 5.000 € possono essere compensati fin dal giorno di presentazione del modello TR; per importi superiori, la compensazione orizzontale è consentita solo dopo il decimo giorno successivo.
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L’ammontare totale di compensazioni (orizzontali) è soggetto a limiti annuali.
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In presenza di errori, sanzioni o controlli potresti dover restituire i rimborsi ottenuti.
5. Settori particolarmente “creditizi” e casi speciali
Alcuni settori o particolari modalità operative tendono più frequentemente a generare credito IVA. Vediamo quali e perché.
5.1 Lavori pubblici, edilizia e investimenti infrastrutturali
In questi settori è frequente che l’impresa anticipi costi elevati per materiali, subappalti, forniture, ma la fatturazione verso la PA o il committente avvenga con tempi dilatati o su stato avanzamento lavori. Ciò può generare crediti IVA non compensabili immediatamente.
5.2 Industria meccanica, impiantistica, macchinari
L’acquisto di componenti, macchinari, impianti (beni durevoli) comporta IVA significativa in ingresso. Nel periodo iniziale l’attività può avere margini di vendita contenuti rispetto agli investimenti iniziali.
5.3 Commercio all’ingrosso e import-export
Importare beni o acquistare da fornitori esteri (intra-UE o extra-UE) genera IVA da detrarre, a volte con tempistiche di vendita diluite. Questo crea una situazione in cui l’IVA a credito può eccedere l’IVA a debito nei trimestri di carico.
5.4 Start-up e attività in fase di avvio
Le start-up spesso sostengono costi elevati iniziali (attrezzature, consulenze, infrastrutture) mentre i ricavi arrivano progressivamente. Ne consegue che i primi trimestri possono risultare “creditizi”.
5.5 Attività con alta incidenza di operazioni non imponibili o esenti
Se una parte significativa del fatturato proviene da operazioni esenti o fuori campo IVA, l’IVA detraibile sugli acquisti può facilmente superare l’IVA a debito, portando a credito IVA.
6. Guida operativa: come gestire il credito IVA nella liquidazione IVA III trimestre 2025
Ecco un percorso pratico, passo per passo, per affrontare correttamente la liquidazione del terzo trimestre 2025 e la gestione del credito IVA.
6.1 Raccolta e controllo dei dati contabili
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Verifica tutte le fatture di acquisto, importazione, servizi e costi accessori con IVA.
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Assicurati che siano correttamente registrate e giustificate (documentazione completa).
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Verifica pro rata, percentuali di detrazione e eventuali limitazioni normative.
6.2 Calcolo della liquidazione del trimestre
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Somma l’IVA a debito (sui ricavi imponibili).
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Somma l’IVA detraibile (sugli acquisti e importazioni).
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Differenza = debito IVA (se positiva) o credito IVA (se negativa il saldo).
6.3 Compilazione LIPE e invio telematico
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Inserisci i dati delle operazioni attive e passive nel modello LIPE.
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Riporta il risultato (credito o debito).
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Invia la LIPE entro la scadenza del 1° dicembre 2025 (per il III trimestre)
6.4 Presentazione modello IVA TR (se intendi usare/ottenere il credito)
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Se il credito è superiore a 0 (quindi hai un saldo negativo), valuta se presentare il modello TR entro il 31 ottobre 2025.
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Nel TR indichi la quota che vuoi compensare o chiedere a rimborso, con i quadri attivi e passivi opportuni.
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Per importi elevati, allega visto di conformità o garanzia, se richiesto.
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Se il credito è inferiore a 5.000 €, la compensazione orizzontale (se scelta) può avvenire già dal giorno di invio del TR; se maggiore, solo dopo 10 giorni.
6.5 Utilizzo del credito residuo
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Usa il credito in compensazione verticale per abbattere il debito IVA nei periodi successivi.
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Se hai optato per compensazione orizzontale, puoi compensare altri tributi solo nei limiti stabiliti e dopo i termini previsti.
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Se hai richiesto rimborso e l’Agenzia lo concede, ricevi l’accredito del credito residuo.
6.6 Verifica e monitoraggio
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Controlla che la compensazione sia registrata correttamente nei modelli F24 successivi.
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Conserva la documentazione giustificativa del credito (fatture, documenti importazione, contratti) per eventuali controlli.
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In caso di errori o controlli, valuta ravvedimento operoso o correttivi.
7. Vantaggi e rischi connessi al credito IVA
7.1 Vantaggi
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Migliore gestione della liquidità aziendale: un credito IVA permette di “autofinanziare” parte delle attività senza uscita immediata di fondi.
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Possibilità di compensare debiti fiscali successivi, riducendo oneri finanziari.
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In presenza di rimborso concesso, restituzione di risorse all’impresa.
7.2 Rischi e criticità
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Ritardi nella compensazione (specialmente per importi elevati) possono incidere sul cash flow.
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Controlli e verifiche dell’Agenzia delle Entrate: se il credito non è tutelato da documentazione valida, potresti dover restituirlo con sanzioni.
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Limiti normativi sull’orizzontalità della compensazione e sull’entità annuale compensabile.
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Errori di classificazione, pro rata, esclusione da detrazione che possono invalidare la posizione di credito.
La liquidazione IVA III trimestre 2025 riveste un’importanza strategica per le imprese, poiché da tale esercizio può emergere un credito IVA che, gestito correttamente, rappresenta un’opportunità di ottimizzazione fiscale e di liquidità.