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Cessione Del Credito 2020 E Calcolo Detrazioni Superbonus 110%

Cessione del credito 2020 e Superbonus

Cessione del credito 2020 anche per le ristrutturazioni e il rifacimento delle facciate.Oltre ai lavori agevolati dal nuovo superbonus 110%, l’opzione si può scegliere anche in alternativa al bonus ristrutturazioni 50% e al bonus facciate 90%

Cessione del credito 2020 e Superbonus 110%

Il recente superbonus del 110% punta, decisamente, agli interventi di riqualificazione energetica e al miglioramento sismico degli edifici.

Il superbonus 110%, introdotto dal Decreto Rilancio, punta tantissimo sulla possibilità per i cittadini, di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, diversamente dalla detrazione fiscale.

Ma questa possibilità, si estende anche a quello che possiamo definire il ‘vecchio’ bonus dedicato a ristrutturazioni e facciate.

L’articolo 121 del Decreto Rilancio prevede che, in alternativa alla detrazione, il contribuente, per le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, possa optare per:

– uno sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto. Viene anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi il quale potrà, successivamente, recuperarlo come credito di imposta. Il credito, a sua volta, sarà poi cedibile a terzi: banche oppure intermediari finanziari;

– la trasformazione del corrispondente importo in credito di imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese banche e altri intermediari finanziari.

Sconto in fattura per superbonus, ecobonus e sismabonus

Per quali spese sono consentiti lo sconto in fattura e la cessione del credito 2020, così come disciplinati dal Decreto Rilancio?

Prima di tutto, per tutte le spese inerenti agli interventi di efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per auto elettriche.

In buona sostanza, stiamo parlando di tutti gli interventi di riqualificazione energetica e di miglioramento sismico agevolati dal nuovo superbonus 110%.

Lo sconto in fattura e la cessione del credito, così come disciplinati dal Decreto Rilancio, si applicano anche alle spese relative agli interventi agevolati dai ‘classici’ ecobonus 50/65% e sismabonus 50/85%.

Cessione del credito e sconto in fattura

Sconto in fattura anche per ristrutturazioni e facciate

Ma l’elenco nell’articolo 121 continua e comprende anche le spese relative agli interventi di:

– recupero del patrimonio edilizio: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e di risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti comuni di edifici di tipo residenziale. Manutenzione straordinaria, attività di restauro e di risanamento di natura conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze, cioè i lavori agevolati dal bonus ristrutturazioni;

– recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti: gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A e B, agevolati dal bonus facciate, introdotto dalla Legge di Bilancio 2020.

Lo sconto in fattura abbinato alla cessione del credito – ricordiamo – è stato introdotto l’anno scorso dal Decreto Crescita come opzione alternativa all’ecobonus e al sismabonus. Dopo pochi mesi, le proteste delle piccole imprese hanno spinto il Governo a limitare l’ambito di applicazione dello sconto in fattura. Oggi quell’ambito conquista nuovi spazi.

Sconto in fattura e cessione del credito, come fruirne

I crediti d’imposta ottenuti attraverso questi interventi possono essere utilizzati anche in compensazione di imposte e contributi previdenziali sulla base delle rate residue di detrazione non fruite.

Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita degli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

Le modalità attuative dello sconto in fattura e della cessione del credito saranno definite entro 30 giorni dall’Agenzia delle Entrate.

Il debitore ceduto, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è tenuto ad adempiere presso la banca cessionaria e non più presso l’originario creditore. Alla conoscenza effettiva prevista dall’art. 1264 del codice è sostituita la mera conoscibilità.

Successivamente, si darà conto delle deroghe che l’ordinamento pubblicistico prevede, rispetto alla disciplina privatistica, nel caso in cui il debitore ceduto sia un soggetto pubblico.

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