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Appalti Pubblici E Cessione Del Credito Pro Soluto

Appalti pubblici e cessione del credito

La pubblica amministrazione non sempre rispetta i termini contrattuali per il pagamento delle somme dovute ai fornitori anche nei casi di appalti pubblici e nonostante siano in essere contratti pubblici.

Le aziende e le imprese che non sono in grado di incassare i propri crediti, spesso si trovano in crisi per scarsa liquidità.

Le banche, oramai, non concedono facilmente finanziamenti e non sempre anticipano i crediti derivanti da contratti pubblici. Che cosa fare in questi casi? Quale strumento adottare?

Imprenditori e manager devono necessariamente valutare la cessione del credito (meglio se pro soluto), certo ed esigibile.

Per non commettere errori e per affrontare con serenità la scelta del corretto strumento creditizio da utilizzare, è preferibile sempre farsi guidare da un consulente finanziario.

Per quanto concerne i contratti pubblici, per la cessione del credito la norma cui bisogna fare riferimento è l’art. 106, comma 13, del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016 (codice degli appalti pubblici).

Valuti la cessione del credito come strumento idoneo per richiedere l’esecuzione di contratti pubblici?

Bene, allora è fondamentale conoscere perfettamente le eventuali diverse clausole limitative indicate tipicamente nei documenti delle gare d’appalto.

Se non ci sono particolari indicazioni nel bando di gara, tieni presente che la voce “cessione del credito, limiti e condizioni” può essere rimandata ad una clausola del contratto.

Appalti pubblici e documenti di gara.

Le informazioni che si riferiscono alla possibilità di cedere il credito, dovrebbero essere specificati nel bando di gara di tutti gli appalti pubblici ma non sempre è così.

I documenti di gara, infatti, spesso toccano in particolar modo le questioni tecniche:

  • parliamo di qualità costi e requisiti professionali che deve possedere l’azienda che concorre attivamente.

Alcuni dettagli amministrativi, come nel caso della cessione del credito, non si evidenziano nel bando di gara perché non è obbligatorio, quindi, non si tratta di omissione.

Se alcuni dettagli giudicati di secondaria importanza non sono descritti nel bando di gara, è implicito il rimando alle norme di legge: esiste il decreto legislativo 50 del 18/4/2016 (codice degli appalti) ed è onere del concorrente conoscere il suo contenuto.

Cessione del credito.

Per l’ufficio gare di un operatore economico, le fasi di un contratto con la pubblica amministrazione rispettano le seguenti fasi:

  • ricerca delle informazioni ed analisi dei dettagli di gara
  • consegna dell’offerta con gli allegati richiesti
  • aggiudicazione e accettazione del contratto.

La questione della cessione del credito deve essere chiarita già nella fase di “analisi dei dettagli di gara”.

La norma che regola la cessione del credito di contratti pubblici è l’art. 106, comma 13, del codice appalti:

Decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016

Art. 106
Modifica di contratti durante il periodo di efficacia.

I contratti per le cessioni di credito devono essere stipulati “mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata” e devono “essere notificate alle amministrazioni debitrici”. 

Dalla data di ricevimento della notifica, le stazioni appaltanti hanno 45 giorni per notificare al cedente e cessionario l’eventuale rifiuto.

Come detto già precedentemente, tutti gli aspetti inerenti alla cessione del credito vanno chiariti prima di partecipare a gare di appalti pubblici.

Non dimentichiamo l’eventualità in cui il contratto possa prevedere una clausola in cui è espressa la volontà dell’ente appaltante di accettare la cessione di tutti o di parte dei crediti.

Va sempre ricordato che con la cessione del credito non ci si libera totalmente da determinati impegni.

L’amministrazione cui è stata notificata la cessione del credito, può comunque opporre tutte le eccezioni opponibili al in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.