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Operazione Di Acquisto Di Crediti Finanziari

Acquisto crediti: disciplina e operazioni.

La legge, da più di 80 anni, disciplina il recupero/acquisto crediti. Lo Stato controlla, attraverso il Ministero degli Interni, l’operazione. Per svolgere in modo legittimo il proprio lavoro, le imprese specializzate nel recupero stragiudiziale dei crediti, dette anche “agenzie di recupero crediti”, devono possedere la licenza prevista dall’art. 115 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, che viene rilasciata dal Questore e vale per tutto il territorio nazionale.

Operazioni di acquisto crediti a titolo definitivo

Con le operazioni di acquisto credito a titolo definitivo, una banca o un’agenzia di recupero crediti acquista i crediti vantati dal Cedente verso taluni dei suoi Debitori sulla base di una struttura contrattuale che permette al Cedente il trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici al cessionario, consentendo la “derecognition” dei crediti dal proprio bilancio sulla base dei principi contabili IAS 39 o US FAS 140.

Normalmente si tratta di cessioni di crediti a carattere continuativo nei confronti di una pluralità di Debitori. Generalmente, determiniamo il corrispettivo dei crediti  decurtando dal corrispettivo della Cessione, l’ammontare degli interessi e delle commissioni e. La dilazione è un servizio che consente ai Debitori di beneficiare di un allungamento dei tempi di pagamento senza che il Fornitore/Cedente ne sostenga i costi finanziari.

Vantaggi acquisto crediti, disciplina ed operazioni

Vantaggi per l’azienda debitrice (in caso di dilazione)

  • Programmazione e ottimizzazione dei flussi finanziari e della tesoreria.
  • Dilazione dell’indebitamento commerciale, senza scalfire i limiti di fido bancario. Costi del servizio Il prodotto “Operazioni di acquisto crediti a titolo definitivo” prevede dei costi a carico dell’azienda Cedente costituiti dalle seguenti voci:
  • commissione di factoring: relativa alla gestione dei crediti ceduti e all’assunzione della garanzia di solvenza del Debitore ceduto;
  • interessi: rappresentano il costo finanziario dell’operazione di acquisto;
  • spese accessorie: si tratta di oneri diversi a carico del Cedente (handling, valutazione Debitori, istruttoria, spese postali, ecc.). In caso di concessione, da parte della banca o dell’agenzia di recupero crediti in favore del Debitore, di una dilazione sui termini originari di pagamento, verranno previsti specifici costi a suo carico.

Vantaggi per il Cedente

  • Trasferimento sostanziale a banche o agenzie di rischi e benefici con possibilità di operare la derecognition dal bilancio.
  • Conseguente miglioramento degli indici di bilancio e del turnover dei crediti.
  • Ottimizzazione della tesoreria e dei flussi finanziari.
  • Miglioramento del capitale circolante e del Days Sales Outstanding

Programmazione e ottimizzazione dei flussi bancari con la cessione del credito

Tre possibili vie per l’acquisto crediti

In Italia sono previste diverse modalità per gli acquisiti crediti: la cessione del credito come previsto dell’art. 1260 e ss. del C.C., il factoring (L. n. 52/1991), la cessione nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione come previsto della L. n. 130/99, la cessione dei crediti individuabili in blocco in base all’art. 58 del TUB,.

Ai sensi del primo comma dell’art. 1260 c.c. “il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge”.

In base a quanto previsto dall’art. 1260 il creditore può trasferire il proprio diritto di credito, in forza di un mero accordo con il cessionario, indipendentemente dalla conoscenza, o addirittura anche in presenza di un dissenso espresso del debitore, nel caso in cui la prestazione non sia strettamente personale come nel caso in cui sia dovuta una somma di denaro.

Per far si che il debitore non intralci la cessione, occorre che venga ufficialmente informato. In caso di accettazione espressa della cessione da parte del debitore ceduto o di avvenuta notifica della cessione allo stesso, l’art. 1264 del codice prevede una presunzione legale di conoscenza. Viceversa, in assenza di notificazione o di accettazione, l’onere di fornire la prova della effettiva conoscenza della cessione da parte del debitore è in capo al cessionario.

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