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Cessione Crediti Erariali Pro Soluto

Cessione crediti erariali: come funziona?

La cessione crediti erariali come possibile soluzione di liquiditàIn questo periodo di emergenza economica dovuta all’epidemia di Covid-19, il bisogno di liquidità rappresenta una priorità per le imprese italiane.

In merito a quanto appena osservato, il ricorso all’istituto della cessione a terzi (a titolo oneroso) del credito d’imposta costituirebbe una probabile soluzione nel monetizzare i crediti erariali risultanti dai modelli dichiarativi. Così facendo i contribuenti possono vedersi accreditare gli importi risultanti in dichiarazione in tempi accettabili.

Infine, la Corte di Cassazione ha confermato che la mancata osservanza della procedura necessaria alla cessione dei crediti fiscali renderebbe nullo l’atto di cessione nei confronti della P.A.

Come noto i crediti erariali o previdenziali sono quei crediti contratti per mancato pagamento. Parliamo di imposte, imposte evase o maggiori imposte calcolate in seguito ad accertamenti ed evasione di contributi previdenziali. Tali crediti sono fonte dell’emissione delle cartelle esattoriali.

Compensazione con crediti erariali

È possibile pagare le cartelle relative a imposte erariali (per esempio Irpef, Ires, IVA ecc.) utilizzando in compensazione la cessione crediti erariali (ad esempio crediti Irpef, Ires, IVA ecc.).

La compensazione con le cartelle dell’Agenzia delle entrate-Riscossione
In base al decreto legge 78/2010, è possibile pagare, anche parzialmente, le cifre presenti in cartella che riguardano imposte erariali (es. Irpef, Ires, IVA) e i relativi oneri accessori, compensandole con i crediti relativi alle imposte erariali.

Quando il pagamento è riferito solo una parte delle somme dovute, si può presentare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione lo specifico modulo in cui si dichiara: l’avvenuto pagamento in compensazione tramite “F24 accise” e a quali cartelle attribuire il pagamento. In tal caso la scelta dei debiti da compensare va effettuata entro 3 giorni tramite i canali telematici messi a disposizione da A. d. E.

Agenzia delle Entrate

Quando è fiscalmente efficace?

La cessione crediti erariali, valida tra le parti, diventa efficace anche anche da un punto di vista fiscale? Si, solo quando il credito viene chiesto a rimborso nella dichiarazione annuale. Inoltre, l’atto di cessione, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio, deve essere notificato al competente ufficio dell’Agenzia. In ultima analisi deve contenere l’esatta individuazione dell’importo del credito ceduto.

L’articolo 43-bis, Dpr 602/1973 disciplina, in linea generale, la cessione crediti erariali. Dalla lettura della disposizione si evince che:

  • alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi sono applicabili le disposizioni che, nell’ambito della contabilità dello Stato, consentono la cessione dei crediti vantati nei confronti di una Pa (articoli 69 e 70, regio decreto 2440/1923)
  • il cessionario risponde in solido con il cedente fino a concorrenza delle somme indebitamente rimborsate. Sempre che gli siano stati notificati gli atti con i quali l’ufficio effettua il recupero
  • l’atto di cessione (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio) deve essere notificato all’ufficio dell’Agenzia delle entrate e all’Agente della riscossione presso il quale è tenuto il conto fiscale.

In secondo luogo, l’Agenzia ricorda cosa stabilisce la normativa di attuazione in materia di cessione crediti erariali. Sancisce che possono essere ceduti solo i crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi.

Inoltre stabilisce che, anche a seguito della cessione, restano impregiudicati i poteri dell’Amministrazione finanziaria. Poteri relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi, all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni nei confronti del contribuente che ha ceduto il credito d’imposta (articolo 1, Dm 30 settembre 1997, n. 384).

Scadenza temporale della cessione del credito pro soluto

Cessione crediti erariali: tiriamo le conclusioni

In conclusione, l’Agenzia riepiloga quali sono le condizioni obbligatorie affinché la procedura di cessione di crediti erariali sia considerata legittima:

  • la cessione preventiva del credito d’imposta, valida tra le parti, acquista efficacia, anche ai fini fiscali, solo se il credito viene chiesto a rimborso nella dichiarazione annuale
  • l’atto di cessione deve essere redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio e notificato al competente ufficio dell’Agenzia
  • la cessione deve contenere l’esatta individuazione dell’importo del credito ceduto. Nel caso in cui si dovesse riscontrare una difformità tra l’importo del credito ceduto indicato nell’atto di cessione e l’importo successivamente richiesto a rimborso è necessaria un’integrazione. Una integrazione dell’atto di cessione conforme nelle modalità all’atto di cessione originario.

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