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Esterometro: Cos'è E Quali Soggetti Sono Coinvolti

Esterometro e Agenzia delle Entrate

Esterometro, vi siete mai chiesti come debbano comportarsi i professionisti e le imprese italiane che acquistano e/o vendono all’estero? Cerchiamo di fare chiarezza sull’emissione delle fatture (elettroniche e non) verso clienti non residenti in Italia.

Per chi già possiede una partita iva il termine non è del tutto nuovo. Si parla di un adempimento iva inerente alle fatture ricevute ed emesse da e verso operatori non residenti in Italia.

L’ esterometro è la comunicazione dei dati relativi alle operazioni verso o da soggetti esteri da inviare mensilmente all’Agenzia delle Entrate; dall’obbligo sono escluse tutte le operazioni per le quali è stata emessa bolletta doganale o fattura elettronica.

Com’è risaputo le operazioni con l’estero vengono escluse dalla fatturazione elettronica (anche se emettere f. e. verso paesi extra ed intra UE per gli adempimenti IVA, è possibile), questa esclusione obbliga però alla comunicazione dell’esterometro, ovvero delle operazioni effettuate verso gli operatori che non risiedono in Italia.

Quali sono le operazioni che bisogna includere includere nella comunicazione mensile?

Da includere all’interno dell’esterometro sono sicuramente tutte quelle operazioni inerenti le fatture emesse verso i soggetti non stabiliti ( anche se gli stessi sono identificati, ai fini IVA, in Italia), le fatture ricevute dagli stessi soggetti appena citati, le fatture emesse per servizi generici verso soggetti extraUE, le autofatture per i beni che provengono da magazzini italiani extra UE, le autofatture per servizi ricevuti da soggetti extra UE.

Esterometro e modalità di invio dati mensili

Cosa bisogna indicare nell’esterometro?

Nell’esterometro è necessario indicare i dati delle fatture ricevute dai fornitori extraUE e dai quelli comunitari (non residenti in Italia) per l’acquisto di merce, e i dati in formato standard, delle fatture emesse.

È, inoltre, possibile non comunicare le operazione nell’esterometro purché le fatture emesse siano di tipo elettronico. In questo ultimo caso il codice destinatario SdI previsto è (XXXXXXX) di 7 x.

Informazioni e modalità di invio dati

I dati da inserire all’interno dell’Esterometro, dei documenti ricevuti ed emessi sono i seguenti:

  • i dati del cessionario/committente o delcedente/prestatore;
  • la data della registrazione (fatture d’acquisto) o del documento (fattura emessa);
  • il numero del documento d’acquisto o di vendita;
  • l’imponibile e l’aliquota iva applicata con relativa tipologia di operazione.

L’invio del file XML dell’Esterometro può essere eseguito grazie al portale Fatture e Corrispettivi dell’A.E.

Esterometro: soggetti obbligati
I soggetti obbligati sono gli stessi della fatturazione elettronica. Quindi tutti i soggetti titolari di una partita IVA. Ovvero tutti gli operatori IVA che effettuano operazioni di prestazione di servizi e cessione di beni ricetuti/effettuati da e verso soggetti non stabiliti sul territorio italiano.

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 13/E del 02/07/2018 ha stabilito inoltre, che l’esterometro è obbligatorio SOLTANTO per i soggetti stabiliti E residenti in Italia. Anche tutte le operazioni realizzate nei confronti dei soggetti identificati, devono essere comunicate dell’esterometro.

In base a questo diventa rilevante che il soggetto non sia stabilito in Italia. Di contro però, non è importante che l’operazione sia o meno rilevante sul territorio italiano ai fini IVA.

Esterometro e modifiche dovute alla Brexit

Esterometro: cosa cambia con la Brexit 2020

Dopo l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea (Brexit 2020), i committenti italiani, per quanto riguarda gli acquisti di beni e servizi da soggetti UK, non hanno l’obbligo della redazione dell’esterometro; inquanto la nuova normativa prevede che queste operazioni debbano essere documentate con un’autofattura. Non si tratta infatti di operazioni destinate alla fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio, ma piuttosto trovano applicazione nell’ambito dell’esterometro.

Calendario scadenze Esterometro 2020
Entro quando deve essere inviato l’esterometro?
Deve essere inviato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla fine del trimestre.

Il Decreto fiscale 2020 ha previsto le seguenti nuove scadenze:

GennaioFebbraioMarzo – comunicazione entro il 31 Maggio 2020
AprileMaggioGiugno – comunicazione entro il 30 settembre 2020
LuglioAgostoSettembre – comunicazione entro il 30 Novembre 2020
OttobreNovembreDicembre – comunicazione entro il 28 Febbraio 2021

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