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Nuovo Codice Appalti Pubblici E Gare

Nuovo codice appalti approvato

Modifiche nuovo codice degli appalti approvato: ecco cosa cambia dopo il DL Semplifcazioni

In data venerdì 17 luglio 2020 è stato confermato e attivato il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 contenente le “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”. Tale decreto, inerente alla legge contratti pubblici, include anche interventi, a carattere temporaneo, in materia del codice degli appalti pubblici.

Un intervento legislativo decisamente “sulle righe” visto e considerato che nasce per affrontare la forte crisi economica causata dalla pandemia da Covid-19. Una crisi che ha scatenato uno “choc generale” tale da rendere indispensabile una forte spinta agli investimenti pubblici.

Con questo articolo cercheremo di inquadrare nello specifico le modifiche al D. Lgs. 50/2016 presentando una prima sintesi a cui far fede nelle procedure di sottosoglia comunitaria.

Codice contratti pubblici: integrazioni

Ecco elencate di seguito alcune delle integrazioni di maggior importanza inerenti ai codici degli appaltiModifiche alle procedure di affidamento e di gara del nuovo codice appalti.
La legge sugli appalti pubblici, riforma di cui al Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, coinvolge tutte le procedure di affidamento di lavori, servizi tecnici, forniture e servizi per l’architettura e l’ingegneria la cui determina sia adottata entro il 31 luglio 2021.

A seguire, vengono aggiornate al 31 dicembre 2021 le sospensioni normative previste dalla L. 55/2019 di conversione del D.L. 32/2019 del nuovo codice appalti.

Integrazione codici contratti pubblici per appalti

Si dispone, inoltre, che le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all’art. 21 purché si provveda all’aggiornamento degli stessi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto (17 agosto 2020).

Nuovo codice appalti: procedure sottosoglia del codice contratti pubblici

In termini generali, con il nuovo codice appalti, non sono più richieste le garanzie provvisorie. Salvo che per ragioni particolari in ordine alla specificità dell’appalto e comunque con importi dimezzati.

I criteri di aggiudicazione (prezzo più basso e offerta economicamente più vantaggiosa) restano alla pari; nel Decreto che regola la normativa appalti pubblici non vi è espressa preferenza per l’uno o per l’altro. È solo prevista sempre l’esclusione automatica per le offerte a prezzo più basso, anche se il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a 5.

Con il nuovo codice appalti sono previsti, inoltre, termini massimi per arrivare ad aggiudicazione: 2 mesi dalla data di adozione del primo atto di avvio del procedimento per gli affidamenti diretti e 4 mesi per le procedure negoziate.

Il mancato rispetto dei termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del RUP per danno erariale.

Inoltre, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

Appalti pubblici pagamenti cessione del credito

Rispetto alle soglie, invece, il codice degli appalti aggiornato prevede.

Fino a 150.000,00 €
· affidamenti diretti di lavori, servizi, forniture e servizi tecnici per l’ingegneria e l’architettura nonché di servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui all’art. 35;

Da 150.000,00 €
· procedure negoziate a invito per lavori fino alla soglia comunitaria, ovvero 5.350.000,00 € con una differenziazione solo per il numero di operatori da invitare (5 operatori fino a 350.000,00 €, 10 operatori fino a 1.000.000,00 e 15 fino alla soglia);

· procedure negoziate a invito (almeno 5 operatori) per servizi e forniture fino alla soglia comunitaria, ovvero 214.000,00 €. Focus codice dei contratti pubblici: per i servizi tecnici per l’ingegneria e l’architettura
Si noti bene che per i Servizi tecnici per l’ingegneria e l’architettura (SIA) è stata espressamente prevista la deroga al comma 2 dell’art. 157 con la conseguenza che:

· fino a 150.000,00 € si procede con affidamento diretto ma attenzione che:

· tra i 40.000,00 e i 100.000,00 €, anche se non è più obbligatoria la procedura negoziata. Rimane la necessità di individuare l’operatore economico tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (Art. 95 comma 3 del Codice degli appalti).;

· tra 150.000,00 € e sino alla soglia comunitaria (214.000,00€) i SIA non sono più affidati “secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente codice” ovvero secondo la procedura ordinaria ma con procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 utilizzando, anche in questo caso, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

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