Art 1264 CC: efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto
Art 1264 CC: la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell’avvenuta cessione.
Art 1264 CC: l’efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto
Il codice civile prevede che la cessione produce diversi effetti. Effetti nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata (Art 1264 CC, 1° comma). Pertanto, il debitore è liberato se paga al cedente prima dell’accettazione o della notificazione. Salvo che il cessionario provi che lo stesso debitore era a conoscenza dell’avvenuta cessione (Art 1264 CC, 2° comma).
Tale disposizione deve essere esaminata considerando l’incidenza, sulla posizione del debitore, della notificazione, dell’accettazione o della conoscenza dell’intervenuta cessione del credito. La notificazione della cessione è la comunicazione del trasferimento del diritto di credito, fatta al debitore dal cedente o dal cessionario.
Per quanto riguarda il contenuto della notificazione, occorre distinguere se la stessa sia posta in essere dal cedente o dal cessionario. La notificazione compiuta dal cedente deve contenere la notizia dell’avvenuta cessione, con l’indicazione degli elementi essenziali ed identificativi dell’accordo traslativo del diritto di credito.
Viceversa, non è necessario notificare una copia integrale dell’accordo raggiunto fra cedente e cessionario. Invece, se la notificazione è effettuata dal cessionario, occorre che contenga, oltre alla comunicazione della cessione, anche la prova certa del trasferimento del diritto di credito.
Tale differenza si spiega considerando che il cedente è il soggetto che ha stipulato con il ceduto il contratto dal quale deriva il diritto di credito. Il ceduto, pertanto, “conosce” il cedente come il proprio creditore e ha la certezza di liberarsi pagando alla persona da questi indicata.
Cessionario come soggetto estraneo
Altrettanto non può dirsi per il cessionario che, invece, è soggetto “estraneo” al ceduto, in quanto questi non partecipa al contratto di cessione. Pertanto, il ceduto ha la certezza di liberarsi pagando al cessionario solo se ha la prova che vi è la volontà del cedente di trasferire a questi il suo credito.
Per quanto riguarda la forma della notificazione, si ritiene che la stessa non debba essere fatta necessariamente mediante ufficiale giudiziario, nelle forme previste dall’ordinamento processuale. Una parte della dottrina, invece, ritiene necessario il rispetto delle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali.
La giurisprudenza, tanto ai fini di cui all’art. 1264, quanto a quelli di cui ai successivi artt. 1265 e 2914, n. 2 c.c., ritiene che la notificazione della cessione costituisca atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità. Si ritiene, inoltre, che la notificazione della cessione possa essere fatta con l’atto di citazione, con il quale il cessionario conviene in giudizio il ceduto per ottenere il pagamento, o anche nel corso del giudizio.
L’accettazione operata dal ceduto viene intesa, da una parte della dottrina, come una mera dichiarazione di scienza, mentre, un’altra parte della dottrina, la considera quale riconoscimento del debito verso il nuovo creditore.
Al riguardo, pare risolutivo interpretare correttamente il tenore dell’accettazione: se il ceduto si limita ad una dichiarazione di consapevolezza dell’intervenuta cessione, è ravvisabile una semplice presa d’atto del trasferimento del credito, senza alcuna valenza ricognitoria.
Accettazione Art 1264 CC
Peraltro, l’accettazione di cui all’art. 1264 c.c. non è destinata ad esprimere l’assenso del debitore ceduto al trasferimento del credito. A differenza dell’accettazione richiesta quando il credito non è liberamente trasferibile (ad esempio, credito nei confronti dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione).
La conoscenza della cessione deve intendersi come il risultato di situazioni oggettive. Situazioni di apparenza dell’avvenuta cessione idonee. Devono giustificare, in base alle regole della buona fede e della normale diligenza, la convinzione che la cessione si sia verificata.
La notificazione dell’intervenuta cessione al ceduto, l’accettazione dallo stesso effettuata, o la sua conoscenza, non hanno alcuna incidenza sul mutamento della titolarità attiva del rapporto obbligatorio.
Questo in quanto la cessione del credito si perfeziona in forza del solo consenso legittimamente manifestato dal cedente e dal cessionario, secondo il principio dell’efficacia traslativa del consenso (art. 1376 c.c.).
Tale effetto immediato della cessione (ex art. 1376 c.c.) parrebbe non conciliarsi con l’inefficacia della stessa (ex art. 1264 c.c.) nei confronti del debitore ceduto, qualora questi non sappia della cessione o non sia ancora intervenuta la notificazione o l’accettazione. In tali casi, il debitore ceduto è ancora obbligato verso un soggetto (il cedente) che, a seguito della cessione, non è più suo creditore?
Il problema è superato considerando che la notificazione, l’accettazione o la conoscenza della cessione incidono sulla posizione del debitore ceduto solo al fine di poter stabilire se il pagamento dallo stesso eseguito a favore del cedente abbia, o meno, efficacia liberatoria.
Efficacia traslativa della cessione
Per Articolo 1264 codice civile, in particolare, dopo la cessione del credito il debitore non è più tenuto verso il cedente. Egli, infatti, diviene obbligato nei confronti del cessionario.
Di conseguenza, non si ravvisano contraddizioni in quanto l’efficacia traslativa della cessione coinvolge anche il debitore ceduto che paga bene se adempie nei confronti del cessionario, anche se non vi sia stata ancora conoscenza, accettazione o notifica.
Tuttavia, il ceduto si libera dalla propria obbligazione anche se paga al cedente (che non è più creditore e, quindi, non è soggetto legittimato) qualora non vi sia stata l’accettazione o la notificazione della cessione, o, comunque, qualora il ceduto non abbia avuto conoscenza della cessione stessa.
Possiamo affermare, quindi, che la posizione del ceduto beneficia della tutela prevista per il debitore di buona fede. Nel senso che la sua liberazione dipende dalla circostanza di aver pagato a chi gli appariva ragionevolmente come creditore.
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