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Crediti Certificati MEF Portale Web Del Ministero Dell'Economia E Delle Finanze

Certificazione crediti mef, qualche altra precisazione.

La piattaforma per la certificazione crediti mef – sistema PCC – nasce nel 2012 come strumento utile alle imprese (previa presentazione di istanza alle rispettive P.A. debitrici) al fine di ottenere la certificazione dei crediti commerciali vantati. La certificazione dei crediti può avvenire per le seguenti tipologie:

  • Crediti ceduti a intermediari finanziari abilitati o banche;
  • Compensati con somme dovute in base agli “istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario”;
  • Crediti compensati con somme dovute in seguito all’iscrizione a ruolo di cartelle esattoriali;
  • Utilizzati per ottenere il rilascio del DURC anche in caso di oneri non ancora versati

Dal 1° luglio 2014, il sistema di certificazione crediti mef ha assunto la funzione di piattaforma per il monitoraggio dei debiti commerciali della P.A.:

  • tutte le fatture elettroniche (trasmesse tramite SDI) vengono acquisite automaticamente dal sistema PCC, mentre le fatture emesse prima del 1° luglio 2014 e i documenti equivalenti a fattura, devono essere comunicate dalle P.A. o dai creditori;
  • le P.A. hanno l’obbligo di tracciare sulla piattaforma le operazioni di pagamento e di comunicare e contabilizzazione la scadenza di ciascuna fattura

Certificazione crediti mef. Il sistema PCC assolve ai seguenti compiti:

  • monitora lo stato dei debiti commerciali delle P.A. (liquidato, scaduto, sospeso, ceduto, compensato, pagato, ecc.), con livello di dettaglio fino alla singola fattura;
  • tiene traccia delle fatture inviate e ricevute (sia cartacee che elettroniche);
  • permette di comunicare e certificare i debiti scaduti, con livello di dettaglio fino alla singola fattura;
  • fornisce alle P.A. che non ne dispongono il servizio di “registro fatture” previsto dalla legge;
  • tiene traccia di tutte le operazioni di smobilizzo dei crediti previste (anticipazioni e cessioni, compensazioni con cartelle esattoriali…);
  • permette agli enti previdenziali la verifica della disponibilità dei crediti certificati ai fini dell’emissione del DURC

I principali benefici sono:

  • per i creditori: possibilità di verificare on-line lo stato di avanzamento dei crediti vantati verso ciascun debitore;
  • le P.A.: monitoraggio in tempo reale dello stato dei propri debiti suddiviso per scadenza e per creditore;
  • per la piattaforma MEF: possibilità di monitorare in modo continuo la formazione e l’estinzione dei debiti commerciali delle P.A.

Cos’è la certificazione crediti mef

Le amministrazioni pubbliche, difatti, per favorire lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della P.A., devono certificare, su istanza del creditore, gli eventuali crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali (c.d. crediti commerciali)

Il processo di certificazione è totalmente gratuito e viene gestito tramite la piattaforma per la certificazione dei crediti predisposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, accessibile al seguente indirizzo web:http://certificazionecrediti.mef.gov.it

Quali crediti possono essere certificati

L’istanza di certificazione può essere presentata da chiunque (società, impresa individuale o persona fisica) vanti un credito commerciale non prescritto, certo, liquido ed esigibile, nei confronti di una P.A. Fermo restando il requisito di non prescrizione del credito, è possibile presentare le istanze di certificazione in qualsiasi momento. Si segnala però che, per poter beneficiare della garanzia dello Stato, è necessario che l’istanza sia presentata nei termini previsti dalla legge.

Agenzia delle Entrate

A quali enti o amministrazioni è possibile richiedere la certificazione

E’ possibile presentare l’istanza di certificazione, tramite la Piattaforma certificazione crediti mef , per i crediti vantati:

  • nei confronti di amministrazioni statali, centrali e periferiche;
  • nei confronti di province e regioni autonome; – enti locali, esclusi quelli commissariati per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso;
  • di enti del Servizio Sanitario Nazionale, esclusi gli enti delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari che hanno in atto operazioni ricognitive del debito (ad oggi, Campania e Calabria);
  • nei confronti di enti pubblici nazionali;
  • confronti di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
  • nei confronti di altre P.A. indicate dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, università, istituti autonomi case popolari, enti pubblici non economici regionali e locali, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300).

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