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Fondo Perduto Decreto Sostegno 2021

Fondo perduto decreto sostegno 2021

Fondo perduto decreto sostegno 2021. Dal 30 Marzo via libera alle domande per ottenere i contributi a fondo perduto previsti dal Decreto sostegno 2021. Contributi previsti per imprese e partite Iva maggiormente colpite dalle ripercussioni economiche dell’emergenza Covid-19. Sarà possibile presentare la domanda fino al 28 maggio 2021 all’Agenzia delle entrate.

A chi spetta il contributo fondo perduto decreto sostegno?

Per accedere ai contributi i soggetti richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:

  • avere la partita Iva attiva al 23 marzo 2021;
  • aver avuto compensi o ricavi con un margine non superiore a 10 milioni di euro nell’anno 2019;
  • aver avuto un fatturato medio mensile, nell’anno 2020, inferiore almeno del 30% confronto al fatturato medio mensile del precedente anno.

I soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019 avranno diritto al contributo fondo perduto decreto sostegno anche senza verifica del calo di fatturato.

A CHI, invece, NON SPETTA il contributo fondo perduto decreto sostegno?

Il contributo a fondo perduto decreto sostegno non spetta nelle seguenti circostanze: soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo il 23 marzo 2021. Ad eccezione degli eredi che hanno dovuto attivare la partita Iva in data successiva a quella indicata, per proseguire l’attività di soggetti deceduti.

Soggetti la cui attività è cessata alla data del 23 marzo 2021; società di partecipazione e intermediari finanziari; enti pubblici.

FASCE

Le norme prevedono la creazione di 5 fasce. L’valore del contributo si determina applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2019 secondo questo schema riassuntivo:

  • 60% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 100mila euro;
  • 50% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 100mila euro fino a 400mila;
  • 40% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 400mila euro fino a 1 milione;
  • 30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1milione di euro fino a 5 milioni;
  • 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 5 milioni di euro fino a 10 milioni.

Un contributo minimo che non potrà essere inferiore a 1.000 euro, è comunque garantito per le persone fisiche. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche è invece garantito un contributo minimo non inferiore a 2.000 euro.

Ricordiamo che vale sempre la regola per cui il valore del contributo riconosciuto non può superare 150.000 euro.

Calcolo per la richiesta del Fondo perduto decreto sostegno 2021

Come arrivano i soldi?

Il contributo sarà versato direttamente sul conto corrente indicato nella richiesta o, a se deciso dal contribuente, potrà essere utilizzato come compensazione di crediti d’imposta.

Controlli e sanzioni

L’Agenzia delle Entrate procederà al controllo dei dati dichiarati seguendo le normative prestabilite, ed effettuerà ulteriori controlli incrociando i dati fiscali dei corrispettivi telematici e delle fatture elettroniche, con i dati delle dichiarazioni Iva e Redditi, nonché con i dati delle comunicazioni di liquidazione periodica Iva.

Inoltre, per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, sono effettuati specifici controlli: questi controlli sono disciplinati con appositi protocolli d’intesa sottoscritti tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Interno e l’Agenzia delle entrate.

Inoltre, sempre in base a questi protocolli, l’Agenzia delle entrate trasmette alla Guardia di Finanza, tutte le informazioni e i dati presenti nelle istanze presentate e inerenti ai contributi erogati, per coadiuvare le attività di polizia economico-finanziaria.

Se da tali controlli dovesse emergere che il contributo erogato sia interamente o parzialmente non spettante, l’Agenzia delle entrate procederà con le conseguenti attività di recupero del contributo, irrogando la sanzione prevista. Il valore della sanzione varia tra il 100% e il 200%.

Per tali violazioni non è prevista la possibilità della definizione agevolata. Nel medesimo caso, verrà inoltre applicata la pena prevista dall’articolo 316-ter del Codice penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente.

La restituzione del contributo

La persona che ha ricevuto il contributo non spettante, anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione.

Deve restituire spontaneamente il contributo, i relativi interessi e versando la sanzione con applicazione delle riduzioni previste per il ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997).

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