Fondo perduto decreto sostegno 2021
Fondo perduto decreto sostegno 2021. Dal 30 Marzo via libera alle domande per ottenere i contributi a fondo perduto previsti dal Decreto sostegno 2021. Contributi previsti per imprese e partite Iva maggiormente colpite dalle ripercussioni economiche dell’emergenza Covid-19. Sarà possibile presentare la domanda fino al 28 maggio 2021 all’Agenzia delle entrate.
A chi spetta il contributo fondo perduto decreto sostegno?
Per accedere ai contributi i soggetti richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:
- avere la partita Iva attiva al 23 marzo 2021;
- aver avuto compensi o ricavi con un margine non superiore a 10 milioni di euro nell’anno 2019;
- aver avuto un fatturato medio mensile, nell’anno 2020, inferiore almeno del 30% confronto al fatturato medio mensile del precedente anno.
I soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019 avranno diritto al contributo fondo perduto decreto sostegno anche senza verifica del calo di fatturato.
A CHI, invece, NON SPETTA il contributo fondo perduto decreto sostegno?
Il contributo a fondo perduto decreto sostegno non spetta nelle seguenti circostanze: soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo il 23 marzo 2021. Ad eccezione degli eredi che hanno dovuto attivare la partita Iva in data successiva a quella indicata, per proseguire l’attività di soggetti deceduti.
Soggetti la cui attività è cessata alla data del 23 marzo 2021; società di partecipazione e intermediari finanziari; enti pubblici.
FASCE
Le norme prevedono la creazione di 5 fasce. L’valore del contributo si determina applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2019 secondo questo schema riassuntivo:
- 60% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 100mila euro;
- 50% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 100mila euro fino a 400mila;
- 40% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 400mila euro fino a 1 milione;
- 30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1milione di euro fino a 5 milioni;
- 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 5 milioni di euro fino a 10 milioni.
Un contributo minimo che non potrà essere inferiore a 1.000 euro, è comunque garantito per le persone fisiche. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche è invece garantito un contributo minimo non inferiore a 2.000 euro.
Ricordiamo che vale sempre la regola per cui il valore del contributo riconosciuto non può superare 150.000 euro.
Come arrivano i soldi?
Il contributo sarà versato direttamente sul conto corrente indicato nella richiesta o, a se deciso dal contribuente, potrà essere utilizzato come compensazione di crediti d’imposta.
Controlli e sanzioni
L’Agenzia delle Entrate procederà al controllo dei dati dichiarati seguendo le normative prestabilite, ed effettuerà ulteriori controlli incrociando i dati fiscali dei corrispettivi telematici e delle fatture elettroniche, con i dati delle dichiarazioni Iva e Redditi, nonché con i dati delle comunicazioni di liquidazione periodica Iva.
Inoltre, per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, sono effettuati specifici controlli: questi controlli sono disciplinati con appositi protocolli d’intesa sottoscritti tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Interno e l’Agenzia delle entrate.
Inoltre, sempre in base a questi protocolli, l’Agenzia delle entrate trasmette alla Guardia di Finanza, tutte le informazioni e i dati presenti nelle istanze presentate e inerenti ai contributi erogati, per coadiuvare le attività di polizia economico-finanziaria.
Se da tali controlli dovesse emergere che il contributo erogato sia interamente o parzialmente non spettante, l’Agenzia delle entrate procederà con le conseguenti attività di recupero del contributo, irrogando la sanzione prevista. Il valore della sanzione varia tra il 100% e il 200%.
Per tali violazioni non è prevista la possibilità della definizione agevolata. Nel medesimo caso, verrà inoltre applicata la pena prevista dall’articolo 316-ter del Codice penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente.
La restituzione del contributo
La persona che ha ricevuto il contributo non spettante, anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione.
Deve restituire spontaneamente il contributo, i relativi interessi e versando la sanzione con applicazione delle riduzioni previste per il ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997).
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