Cessione crediti fiscali, perchè se ne parla così tanto? In un panorama economico in continua…
Certificazione crediti: cos’è e come funziona
Cos’è la certificazione crediti? Per agevolare la smobilitazione dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della P.A., le amministrazioni pubbliche devono certificare, su istanza del creditore, gli eventuali crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali (c.d. crediti commerciali).
Certificazioni dei crediti e piattaforma certificazione del credito
Il processo di certificazione dei crediti è del tutto gratuito e si gestisce tramite la piattaforma certificazione del credito piattaforma per la certificazione dei crediti (che in seguito chiameremo Piattaforma) fatta predisporre dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ed accessibile da tutti presso il seguente indirizzo web: http://certificazionecrediti.mef.gov.it
Certificazioni crediti: quali possono essere certificati?
L’istanza di certificazione crediti pubblica amministrazione può essere presentata da chiunque (impresa individuale, società o persona fisica) vanti un credito commerciale certo, non prescritto, esigibile e liquido, nei confronti di una P.A. Confermato il requisito fondamentale di non prescrizione del credito, è possibile presentare le istanze di certificazione crediti in qualsiasi momento. Si segnala però che, per poter beneficiare della garanzia dello Stato, è necessario che l’istanza sia presentata nei termini previsti dalla legge (vedi paragrafo 2.5).
Piattaforma certificazione dei crediti: a quali amministrazioni o enti è possibile richiedere la certificazione ?
L’istanza di certificazione crediti si può presentare, tramite la Piattaforma, per i crediti vantati nei confronti di:
- amministrazioni centrali, periferiche e statali;
- province e regioni autonome;
- enti locali, esclusi quelli commissariati per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso;
- Servizio Sanitario Nazionale, esclusi qelli delle regioni con in atto un piano di rientro operazioni ricognitive del debito (come la Campania e la Calabria)
- enti pubblici nazionali;
- camere di artigianato e agricoltura, commercio, industria, e loro associazioni;
- altre P.A. incluse dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, università, istituti autonomi case popolari, enti pubblici non economici regionali e locali, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300).
Gli attori
Gli attori principali coinvolti nella certificazione crediti sono; l’amministrazione o ente debitore (che chiameremo nel seguito P.A.), il titolare del credito (nel seguito creditore), i creditori subentranti (gli intermediari finanziari, l’agente della riscossione e le banche) e altri soggetti.
Il titolare del credito
Il creditore (o un suo delegato) è il soggetto che da inizio al processo di certificazione credito, presentando alla Pubblica Amministrazione, verso cui vanta un credito certificabile, un’istanza per la certificazione crediti tramite la Piattaforma.
Se la P.A. non provvede a rilasciare la certificazione entro 30 giorni da quando è stata ricevuta l’istanza, il creditore è nel diritto di chiedere alla Ragioneria Territoriale dello Stato o all’Ufficio Centrale di Bilancio, (ovviamente sempre tramite la Piattaforma), la nomina di un commissario addetto agli atti che dovrà provvedere, senza oneri a carico del richiedente, al rilascio della sopracitata certificazione al posto della P.A. Nella certificazione è presente la data entro cui la P.A. deve procedere al pagamento.
Il creditore, una volta ottenuta la certificazione può:
– attendere il pagamento da parte della P.A. interessata la quale è tenuta ad effettuarlo entro e non oltre la data indicata nella certificazione del credito,
oppure, per poter utilizzare nell’immediato la somma certificata, può
– recarsi presso un intermediario finanziario abilitato, una banca o un Agente della riscossione o, ancora, compensare un debito nei confronti dell’Agenzia delle entrate indicando gli estremi della certificazione del credito nel modello F24 online (per i dettagli, si rinvia al par. 2.5).
L’amministrazione o ente debitore
La P.A., sempre utilizzando la Piattaforma per la certificazione dei crediti, riceve le istanze di certificazione. Dopo aver effettuato gli opportuni riscontri, certifica il credito10 ovvero ne rileva l’inesigibilità o l’insussistenza, anche parziale. Nel caso in cui la P.A. vanti dei crediti nei confronti del richiedente, la certificazione sarà resa al netto di tali somme.
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