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Documento Di Riepilogo Per Acquisto E Cessione Del Credito Pro Soluto

Acquisto e cessione del credito

Acquisto e cessione del credito pro soluto.
La cessione del credito è un contratto bilaterale con cui un soggetto (detto cedente), trasferisce, a titolo oneroso o gratuito, la titolarità del proprio diritto di creditore ad un altro soggetto (detto cessionario).

L’operazione finanziaria di acquisto e cessione del credito è la soluzione ideale per recuperare e rendere utilizzabile nell’immediato quei crediti bloccati senza dover fronteggiare ulteriori spese finanziarie e lunghissimi tempi giuridici.

La cessione del credito trova il suo riferimento normativo nell’articolo 1260 del codice civile, rubricato “cedibilità dei crediti”. Il cedente può trasferire il suo credito (che sia esso a titolo oneroso o gratuito) anche senza il consenso del debitore. Tutto purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.

La cedibilità del credito può essere esclusa dalle parti, ma il patto non è opponibile al cessionario, a meno che non sia dimostrabile che egli già ne fosse a conoscenza al tempo della cessione”.

Acquisto e cessione del credito pro soluto e pro solvendo

Esistono due tipologie acquisto e cessione del credito, una viene definita Cessione pro soluto, l’altra Cessione pro Solvendo.

La differenza tra le due consiste nel diritto che ha il cessionario (che acquista il credito) di potersi rivalere oppure no sul cedente (colui che vende il credito), nel caso in cui non ci sia solvibilità del debitore ceduto.

Nella prima tipologia (Cessione pro soluto) il soggetto che cede il proprio credito garantisce al cessionario esclusivamente l’esistenza di quel credito, ma non garantisce l’ottemperanza del debitore al pagamento. Dunque il rischio per il cessionario è molto alto, poiché il debitore potrebbe anche non pagare.

Nella Cessione Pro Solvendo, invece, il creditore deve garantire sia l’esistenza del credito che la solvibilità del debitore e nel caso i cui questi non provveda al pagamento il cessionario ha il diritto di rivalersi sul creditore cedente.

Inoltre il credito può essere ceduto a titolo gratuito e questo avviene nel caso in cui il cedente, per sua stessa volontà e in modo totalmente disinteressato, trasferisce al concessionario il suo diritto di riscossione di un credito. Più frequentemente, però, ci troviamo difronte alla cessione del credito a titolo oneroso, quando il cedente cede il suo bene in cambio di denaro.

Stipulare un contratto di cessione del credito
Tipo di transizione e prezzo del bene

Il prezzo del bene, solitamente, è costituito da una variabile fissa ed una componente proporzionata all’importo incassato dal cessionario in rapporto al bene ceduto.

Questo tipo di transizione (acquisto e cessione del credito) prevede che il cedente garantisca l’esistenza del credito all’atto della cessione, salvo differente patto contrattuale; invece nella cessione a titolo gratuito il cedente non è obbligato a garantire l’esistenza del credito.

Come è stato già detto, la cessione del credito è un contratto tra cedente e cessionario. Proprio la stipula del contratto permette il trasferimento del credito.

All’interno del contratto è necessario indicare una data certa, la tipologia di cessione (gratuita o onerosa) e la modalità (pro solvendo – pro soluto). Per questa ragione è preferibile redigere un atto registrato in forma scritta e non verbale anche se quest’ultimo prevede l’obbligo dell’informazione successiva al debitore.

Stipulato il contratto, il cedente è obbligato a cedere al cessionario tutti i documenti utili a determinare l’esistenza del credito; tranne nel caso in cui questo non fosse documentato. L’inosservanza dell’obbligo costituisce inadempimento che il cessionario non può fare valere se il credito gli è stato lo stesso pagato.

Cosa prevede la legge?

La legge prevede che l’acquisto e la cessione del credito da parte di un terzo, sia comunicata al debitore. Egli non deve autorizzare, ma solo essere informato dei fatti.

La comunicazione deve contenere solo gli elementi essenziali del contratto; può avvenire sia in modo scritto che verbalmente; ovviamente è da preferirsi l’informazione scritta attraverso PEC o Raccomandata. Dal momento dell’avveduta comunicazione la cessione ha effetto nei confronti del debitore.

A partire dal momento dell’acquisto del credito, il cessionario, acquisisce i diritti del creditore cedente. Dunque, in caso di insolvenza da parte del debitore ceduto, il cessionario può agire per vie legali nei suoi confronti pretendendo il risarcimento del danno.

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