skip to Main Content
Pa Pubblica Amministrazione E Parlamento Italiano

PA – Pubblica Amministrazione

Per PA – Pubblica Amministrazione si intendono tutti i soggetti di diritto che perseguono l’attività amministrativa con fini di interesse pubblico (v. 41-43Cost.). Parlaimo di tutte quelle attività rivolte al perseguimento concreto di interessi pubblici.

Includiamo anche gli enti pubblici funzionali con operatività nazionale (ad es. lo Stato) o territoriale (ad es. Regione, Comune, Provincia), destinati istituzionalmente alla cura di interessi generali della collettività e, pertanto, soggetti a un regime di diritto privato anche sotto il profilo processuale.

Per eccellenza la Pubblica Amministrazione è lo Stato, nell’atto di esplicare il potere esecutivo. Ovvero, lo strumento tramite cui lo Stato pone in essere i suoi fini.

La PA  è composta da diversi ministeri. Una serie di organi central esercitano le proprie competenze su tutto il territorio della nazione e da organi periferici o locali quali sindaco o prefetto.

Questi ultimi, nonostante abbiano una propria competenza, sono legati allo Stato da un rapporto gerarchico e operano in sede locale come organi governativi. Oltre agli organi appena citati vi sono anche: gli enti pubblici, le amministrazioni regionali, quelle provinciali e quelle comunali che a loro volta perseguono fini di interesse pubblico.

PRINCIPI FONDAMENTALI

I principi fondamentali che regolano l’attività della PA si riscontrano all’art. 97 Cost. e sono l’imparzialità, il buon andamento e la trasparenza.

La Costituzione stabilisce dei principi fondamentali che regolano l’attività della Pubblica Amministrazione PA: il principio di trasparenza e legalità, il principio dell’imparzialità e il principio di buon andamento che riscontriamo nell’art. 97 cost. La PA, per aggiungere i propri fini, compie atti di diritto privato e atti di diritto pubblico.

Atti pubblica amministrazione e principi fondamentali

PA ATTI AMMINISTRATIVI

Sono definiti atti amministrativi gli atti di diritto pubblico che vengono, appunto, emanati dalla P Amministrazione.

Le Caratterstiche generali di un atto amministrativo sono l’essere unilaterale e di rilevanza esterna. Unilaterale, poiché  è dalla PA che prende il via la manifestazione di volontà con la quale esso si concretizza.Con rilevanza esterna, poiché i suoi effetti sono esplicati non solo all’interno dell’organismo da cui viene promanato, ma anche nei verso i soggetti a esso estranei, come ad es., i privati cittadini.

La volontà di un atto amministrativo non promana da un soggetto fisico. In genere è il risultato di una serie di atti provenienti da diversi uffici o organi. Inoltre è condizionata dai fini istituzionali, che dirigono l’intera attività della Pubblica Amministrazione.

Gli atti amministrativi si possono classificare in due macro categorie.
La categoria degli atti che sono detti provvedimenti ovvero gli atti tipici e nominati, che hanno il potere di modificare situazioni giuridiche in modo autoritativo, ad es., espropriazioni, concessioni, autorizzazioni e quella degli atti che non sono provvedimenti.

In questa categoria rientrano gli atti amministrativi in senso stretto e i regolamenti della Pubblica Amministrazione, con i quali la P.A. si limita a dichiarare l’esistenza di un fatto senza modificare la situazione giuridica di soggetti privati.

Possiamo definire gli atti amministrativi anche atti vincolati. Questi devono essere emanati dalla Pubblica Amministrazione secondo norme previste dalla legge e atti discrezionali, in cui invece l’atto di emanzione viene lasciato alla libera scelta della Pubblica Amministrazione.