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Certificazione Dei Crediti Pubblica Amministrazione Su Piattaforma Commerciale MEF

Cos’è la certificazione dei crediti e la piattaforma MEF

Cos’è la certificazione dei crediti

La certificazione dei crediti agevola lo smobilizzo dei crediti che le imprese vantano nei confronti della P.A.

Le amministrazioni pubbliche devono necessariamente certificare, su istanza del creditore, i crediti eventuali che sono relativi a somme dovute per forniture, somministrazioni, prestazioni professionali e appalti, in modo da renderli così “crediti certificati”.

La procedura di certificazione dei crediti è semplicissima. Tutte le imprese o le aziende interessate, possono gestire l’intera procedura, gratuitamente, attraverso la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti.

La piattaforma è messa a disposizione dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato accessibile all’ indirizzo web che segue: http://certificazionecrediti.mef.gov.it

Le società, le persone fisiche o le imprese individuali che vantano un credito commerciale non prescritto, certo, liquido ed esigibile nei confronti di una P.A. possono presentare l’istanza di certificazione.

La condizione “obbligatoria” è che l’eventuale credito sia riferito ad un’obbligazione. Tale obbligazione va registrata, in maniera corretta, nei documenti contabili dell’ente debitore per la quale è scaduto il termine di pagamento.

Ricordiamo anche che, per la buona riuscita dell’intera operazione, debbono sussistere fattori che impediscono di fatto il pagamento, come ad esempio, l’esistenza di contenziosi, condizioni sospensive o eccezioni di inadempimento.

Tempi per presentare l'istanza di certificazione dei crediti commerciali

Istanza di certificazione

E’ possibile presentare l’ istanza di certificazione in qualsiasi momento, fermo restando che tale credito non sia caduto in prescrizione.

I creditori che intendono attivare la procedura devono inevitabilmente accreditarsi sulla Piattaforma elettronica, inoltrare l’istanza di certificazione del credito e completare un modulo, presentato dal sistema, che è già parzialmente compilato.

Le P.A. una volta ricevute le istanze di certificazione, hanno l’obbligo entro 30 giorni di rilasciare l’attestazione dei crediti. Diversamente, il creditore può richiedere alla Ragioneria Territoriale dello Stato o all’Ufficio Centrale di Bilancio la nomina di un commissario.

Il commissario nominato provvederà, entro 50 giorni dalla nomina, a certificare il credito o a dichiararne l’insussistenza o l’inesigibilità anche parziale.

Nel momento in cui viene rilasciata la Certificazione crediti il creditore, può utilizzare il suo credito in diversi modi:

  1. attendere che la P.A. effettui il pagamento entro la data stabilita;
  2. ottenere un’anticipazione delle somme effettuando una cessione del credito recandosi in banca o presso un intermediario finanziario;
  3. richiedere la compensazione di eventuali debiti rivolgendosi all’Agenzia delle Entrate o all’Agenzia di Riscossione.

Il sistema provvede automaticamente all’invio delle notifiche in formato elettronico a tutti gli attori interessati, i quali possono, in ogni momento, accedere alla Piattaforma per consultare lo stato e la disponibilità residua del credito.